Lunedì, 17 Luglio 2017
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Migranti: 11 regole per il codice condotta delle Ong: “Stop ai trasporti su altre navi”

Dal divieto di entrare nelle acque libiche a quello di trasferire i migranti soccorsi su altre navi. Sono 11 le regole contenute nella bozza di Codice di condotta per le ong attive nel Mediterraneo che l'Italia ha portato all'attenzione degli uffici europei. A chi non lo sottoscriverà, si legge nel documento, potrà essere vietato l'attracco nei porti italiani.

  1. "Assoluto divieto" per le navi umanitarie di entrare in acque libiche, che possono essere raggiunte "solo se c'è un evidente pericolo per la vita umana in mare".
  2. "Non telefonare o mandare segnali luminosi per facilitare la partenza e l'imbarco di mezzi che trasportano migranti, per "non facilitare i contatti con i trafficanti".
  3. Non trasportare migranti su altre navi, italiane o di assetti internazionali, tranne che in situazione di emergenza.
  4. E dopo il salvataggio, le navi delle organizzazioni "dovranno completare l'operazione portando i migranti in un porto sicuro".
  5. Obbligo ad accogliere a bordo ufficiali di polizia giudiziaria per indagini collegate al traffico di esseri umani.
  6. Non ostruire le operazioni di ricerca e soccorso della guardia costiera libica, per "lasciare il controllo di quelle acque alla responsabilità delle competenti autorità territoriali".
  7. Dichiarare le fonti di finanziamento per le attività di salvataggio in mare.
  8. Obbligo di notificare al Centro di coordinamento marittimo del proprio Stato di bandiera l'intervento, "così che questo Stato è informato sulle attività della nave e può assumere la responsabilità anche per finalità di sicurezza marittima".
  9. Possesso di una certificazione  che attesta l'idoneità tecnica per le attività di salvataggio.
  10. Obbligo a collaborare lealmente con le autorità di sicurezza pubblica della località di sbarco dei migranti, provvedendo - ad esempio - a fornire prima dell'arrivo documenti sull'intervento svolto e sulla situazione sanitaria a bordo.
  11. Obbligo a trasmettere tutte le informazioni di interesse investigativo alle autorità di polizia italiane, consegnando nel contempo ogni oggetto che potrebbe costituire prova di un atto illegale.